Bruno escluso, ecco la sentenza del Tar Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2016, proposto da:
Giovanni Panaia, Vincenzo Bruno, rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto N. 48;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Catanzaro, non costituita;

nei confronti di

Comune di Vallefiorita, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Morcavallo e Giuseppe Pitaro, con domicilio presso il secondo difensore, in Catanzaro, via Acri n. 88;
Megna Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pitaro, con domicilio eletto presso il difensore, in Catanzaro, via Acri n. 88;
Rosanò Elisabetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Olanda e Francesco Pullano, con domicilio eletto presso il secondo difensore, in Catanzaro, via Purificato n. 18;

per l’annullamento

del verbale n. 77 in data 8 maggio 2016, con il quale è stata ricusata la lista dei candidati a consiglieri del Comune di Vallefiorita e della collegata candidatura a sindaco del Signor Vincenzo Bruno (detto Enzo).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 11 maggio 2016 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che sia il ricorso, sia i controricorsi, devono essere dichiarati ammissibili, perché conformi a tutti i requisiti di legge;

Rilevato che la lista ricorrente è stata esclusa dalla competizione elettorale, per avere depositato alle ore 13,27 – e, pertanto, oltre le ore 12,00, fissate dalla legge – uno degli allegati, inizialmente non depositato, consistente nella dichiarazione scritta del consigliere provinciale Zicchinella, resa a conclusione del procedimento di autenticazione delle firme dei sottoscrittori, secondo cui egli ha identificato tutti i sottoscrittori “per conoscenza personale”;

Precisato che, in carenza di ricorsi incidentali sul punto, l’ambito della questione controversa rimane circoscritto alla validità o meno del predetto deposito tardivo, nonché alla possibilità (oggetto di ricorso) di una sua eventuale produzione postuma, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 570 del 1960;

Osservato che, per quanto concerne l’orario limite per la presentazione delle liste, il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato come, in un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione, è privo di rilevanza, ai fini dell’ammissione di una lista, il lieve scostamento di orario nella presentazione, tutte le volte in cui i presentatori si trovino nella casa comunale all’ora di scadenza del termine ed ove il ritardo sia anche giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2002 n. 1271 e 12 aprile 2001 n. 2297; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 maggio 2014 n. 633, nonché Sez. II, 6 maggio 2014 n. 634 e 27 giugno 2006 n. 718; T.A.R. Toscana, Sez. II, 30 aprile 2014 n. 663; T.A.R. Molise 21 aprile 2011 n. 193; T.A.R. Basilicata 2 febbraio 2006 n. 60; T.A.R. L’Aquila 2 gennaio 2003 n. 1);

Ritenuto che, dal concorso degli atti dell’istruttoria compiuta dalla Commissione elettorale in data 8 maggio 2016 e della documentazione versata in atti dalle controparti, non è dato evincersi il requisito essenziale della presenza dei presentatori di lista nella casa comunale, all’ora di scadenza del termine di legge;

Preso atto, a tal riguardo, che:

a) i presentatori della lista hanno dichiarato che solo uno di loro, e precisamente il consigliere comunale Panaia Giovanni, era rimasto all’interno degli uffici comunali dopo la presentazione della lista ricorrente, avvenuta alle ore 10,40, essendosi recato presso gli uffici di ragioneria e tecnico del comune unitamente alla Segretaria comunale dott.ssa Maria Gabriella Maida, la quale, quindi, si sarebbe assentata dall’ufficio ricezione liste (cfr. dichiarazioni alla Commissione elettorale dei sigg.ri Elia, Panaia e Rosanò in data 8 maggio 2016);

b) la dott.ssa Maida, nella medesima circostanza, dinanzi alla Commissione elettorale, ha dichiarato di non essere in grado di dire se i presentatori della lista fossero ancora presenti presso gli uffici comunali alle ore 12,00, in quanto impegnata gli adempimenti relativi alla presentazione di altra lista elettorale ed attesa la notevole confusione in cui versava in quel momento il suo ufficio;

c) tale ultima dichiarazione è stata successivamente “modificata”, con nota rivolta al Sindaco di Vallefiorita il 10 maggio 2016 ed acquisita agli atti del processo, secondo cui ella, previa segnalazione del dipendente Murgida, che riferiva esserci al portone il consigliere comunale Panaia Giovanni, alle ore 13,27, riceveva dal quest’ultimo, nell’atrio del comune, l’attestazione dello Zicchinella;

d) nel frattempo, invero, con nota rivolta al Sindaco di Vallefiorita il 9 maggio 2016 ed acquisita agli atti del processo, il responsabile dell’Ufficio elettorale Rania Domenico aveva dichiarato – così smentendo le iniziali dichiarazioni della Maida – che lui stesso, alle ore 13,30, aveva sentito suonare il campanello del portone esterno del comune e che, a seguito di ciò, la predetta Segretaria comunale aveva autorizzato il dipendente Murgida Rocco a fare entrare nell’atrio del comune il consigliere comunale Panaia Giovanni, che chiedeva di lei. Quindi, questa si spostava dalla sua stanza per raggiungere il Panaia, il quale le consegnava la dichiarazione dello Zicchinella;

e) infine, il vigile urbano Mercurio Salvatore, anch’egli con dichiarazione resa al Sindaco di Vallefiorita il 9 maggio 2016 ed acquisita agli atti del processo, ha dichiarato di avere chiuso la porta del municipio alle ore 12,35, constatando che non vi fosse nessuno all’ingresso e nell’atrio, per poi rientrare alle 13,15, constatando sempre l’assenza di chiunque, all’ingresso e nell’atrio;

Considerato che in carenza di prova certa circa la presenza dei presentatori di lista nella casa comunale, all’ora di scadenza del termine di legge, non è possibile considerare valida la tardiva presentazione del documento;

Rilevato che nessun “nuovo documento” è stato presentato alla Commissione elettorale, affinché questa lo valutasse entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, in conformità ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 570 del 1960, in base alla quale si deve estendere anche ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la facoltà di produrre testualmente prevista solo per i comuni aventi una popolazione superiore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2015 n. 2524);

Ritenuto, pertanto, di dovere respingere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 129, comma 6, c.p.a. e di dovere contestualmente trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, in relazione a possibili profili di reato evincibili dalla precedente narrazione;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Manda alla segretaria di trasmettere copia della presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Giovanni Iannini, Consigliere

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